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Ditta
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La mwbaditta, nell'ordinamento giuridico mwbqitaliano, è uno dei mwbgsegni distintivi dell'azienda, l'unico a essere obbligatorio, ed è nome sotto il quale l'mwbwimprenditore individuale esercita la sua impresa, compie gli atti di impresa, assume obbligazioni, acquista diritti e, più in generale, diventa punto di riferimento soggettivo dei rapporti giuridici relativi all'impresa.cite-ref-1[1]cite-ref-2[2]

Contents

Note

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Elementi della ditta

Essa è formata da un elemento necessario, costituito dal mwewcognome o dalla sigla dell'imprenditore, e da un elemento eventuale, cioè facoltativo, che può essere costituito anche da parole liberamente scelte.cite-ref-3[3]

Infatti, a norma dell'art. 2563, secondo comma, del mwgqCodice civile, «la ditta, comunque sia formata, deve contenere mwggalmeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565», cioè salvo che nel caso di trasferimento della ditta.

Teorie della ditta

Intorno alla nozione di mwhqditta, nel corso del tempo sono state sviluppate in dottrina diverse teorie che possono essere ricondotte alle seguenti tre principali: la teoria oggettiva, la teoria soggettiva e la teoria unitaria.

Teoria della ditta soggettiva

La teoria soggettiva, la più antica, identifica l'imprenditore con la ditta, per cui essa è formata solo dal nome (e cognome) del titolare dell'azienda, o tutt'al più dal solo cognome.

Di conseguenza, la ditta è intrasferibile per qualsiasi motivo, dal momento che con la cessione viene inevitabilmente a istituirsi la figura giuridica del prestanome.cite-ref-4[4]cite-ref-5[5]

Teoria della ditta oggettiva

La teoria della ditta oggettiva non identifica l'imprenditore con la ditta, per cui quest'ultima diventa denominazione durevole dell'azienda, diventa cioè segno distintivo.

In questo modo, la continuità della ditta ne consente il trasferimento come componente - economicamente valutabile - dell'mwlqavviamento d'azienda, con conseguente vantaggio anche per l'acquirente, che beneficia della notorietà della ditta acquistata, e senza rischi per i clienti, in quanto la capacità aziendale resta immutata, e per i finanziatori, che comunque usano acquisire informazioni prima di erogare prestiti.cite-ref-6[6]cite-ref-7[7]

Teoria della ditta unitaria

Dal momento che la prassi mercantile e giurisprudenziale sembra privilegiare la ditta oggettiva, mwoaCesare Vivante, il maggiore assertore della teoria della ditta soggettiva, attenuandone l'intransigenza, ammette la trasferibilità della ditta per causa di morte del titolare dell'azienda.

Le due dottrine, tuttavia, sembrano prendere in considerazione due aspetti differenti: la ditta soggettiva riguarderebbe la persona dell'imprenditore, dal quale non può essere separato; la ditta oggettiva, invece, sarebbe un segno distintivo dell'azienda, da cui la trasferibilità con l'azienda stessa.cite-ref-8[8]

Secondo i sostenitori della ditta unitaria, tuttavia, la ditta è in realtà unica anche se viene osservata da due prospettive diverse: nel mwpwcodice civile, infatti, la ditta è segno distintivo sia dell'imprenditore che dell'azienda.

Requisiti

La ditta sorge con l'adozione effettiva e pubblica e deve rispettare il principio di verità e il principio di novità. Per verità si intende che la ditta debba corrispondere al nome dell'imprenditore o contenerne almeno il cognome o al limite le iniziali. La ditta, oltre che al nome patronimico dell'imprenditore, può contenere altri elementi di fantasia (ad esempio "La casa del detersivo di M. Rossi"), che non contrastano con il principio di verità, ma lo specificano. Per novità invece si deve intendere il fatto che la ditta deve essere idonea a differenziare in maniera inconfondibile mwqgl'imprenditore che la usa da qualsiasi altro. Tra l'altro l'imprenditore ha il diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

Trascrizione

Per le imprese commerciali trova applicazione il principio della priorità della trascrizione nel mwrqregistro delle imprese.

Circolazione

Nel sistema delineato dall'ormai abrogato mwsacodice di commercio del 1884 era incerto se il trasferimento della ditta fosse possibile. L'attuale codice civile del 1942 sembra invece aver superato il problema sancendo la trasferibilità della ditta contemporaneamente al trasferimento dell'azienda. Vi è però una differenza tra trasferimento per atto inter vivos e mortis causa, infatti nel primo caso sarà necessario il consenso dell'alienante, nel secondo caso invece la ditta si trasferirà salvo disposizioni testamentarie diverse. Nel caso invece di mwsqusufrutto o mwsgaffitto, la ditta si trasferirà mwswnecessariamente. In ogni caso, il trasferimento deve essere iscritto nel mwtaregistro delle imprese. Con il trasferimento della ditta, il legislatore ne ha salvaguardato il valore economico. I terzi continuano a essere tutelati, in quanto possono conoscere il trasferimento attraverso il registro.cite-ref-9[9]

Note

cite-note-11. mwvwmwwamwwqDitta, insegna e marchio: i segni distintivi dell'impresa, su mwwgCamera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Torino.
cite-note-22. mwxgGustavo Minervini, Graziani Augusto, Belvisio Umberto e Santoro Vittorio, mwxwManuale di diritto commerciale, Cedam, 2020, p.mwya 85.
cite-note-33. mwzaCarlo Angelici e Giovanni Battista Ferri, mwzqManuale di diritto commerciale, Utet giuridica, p.mwzg 80.
cite-note-44. mwagmwawCesare Vivante, mwbaTrattato di diritto commerciale, Vol. 1, Francesco Vallardi, 1929.
cite-note-55. mwcamwcqAlfredo Rocco, mwcgSaggio di una teoria generale degli atti di commercio, in mwcwRivista del diritto commerciale, vol.mwda 1, 1916, pp.mwdq 81-111.
cite-note-66. mweqmwegPiero Sraffa, mwewmwfaProduzione di merci a mezzo di merci.
cite-note-77. mwgaFrancesco jr. Ferrara, mwgqLa teoria giuridica dell'azienda, I - Natura giuridica dell'azienda. II - La protezione dell'azienda. III - La circolazione dell'azienda, Carlo Cya, 1948-1949.
cite-note-88. mwhqGino Magri, mwhgSul concetto giuridico della ditta commerciale, in mwhwRivista di diritto commerciale, 1912, p.mwia 18.
cite-note-99. mwjaGraziani, Alessandro, 1900-1953., mwjqmwjgManuale diritto commerciale, Wolters Kluwer, 2020, mwjwISBNmwka 978-88-13-37372-6, mwkgOCLCmwkw mwla1241188370. mwlqURL consultato il 10 maggio 2021.

Bibliografia

• citerefcampobasso-2017Gian Franco Campobasso, Manuale di diritto commerciale, a cura di Mario Campobasso, settima edizione, UTET Giuridica, settembre 2017, ISBN 9788859814863.

Voci correlate